Si potrà dire stop con un semplice “no” e liberarci dal flagello delle migliaia di telefonate commerciali che quotidianamente si abbattono sui nostri cellulari? Per il Garante della Privacy si. In pratica no, perchè la dichiarazione al Registro pubblico delle opposizioni non ha funzionato. Vediamo perché e cosa succede.
Con un semplice "no" dell'utente durante una telefonata commerciale indesiderata, il call center o la società che lo ha chiamato è costretta ad annotare la volontà del consumatore e cancellare immediatamente il nominativo in questione dalle liste utilizzate per il telemarketing. E non solo. L'utente non è tenuto a confermare l'opposizione espressa al telefono attraverso mail o altre modalità, come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori, ed è valida anche per le campagne promozionali future. Questo è il principio giuridico espresso dal Garante privacy che, al termine di una complessa attività istruttoria, ha rilevato diverse condotte illecite messe in atto da Edison Energia spa nei confronti di un numero rilevante di utenti.
L’Autorità ha quindi ingiunto alla società l’adozione di una serie di misure per mettersi in regola e le ha ordinato il pagamento di una sanzione di 4 milioni e 900 mila euro. Entro il termine stabilito, la società si è avvalsa della facoltà di definire la controversia ed ha pagato un importo pari alla metà della sanzione comminata.
Le gravi irregolarità, che tutti quotidianamente viviamo, sono emerse nel corso degli accertamenti effettuati dall’Autorità a seguito di diverse segnalazioni ed hanno evidenziato la ricezione di telefonate senza consenso; il mancato riscontro alle richieste di non ricevere più telefonate indesiderate; l’impossibilità di esprimere consensi liberi e specifici per diverse finalità (promozionali, profilazione, comunicazione di dati a terzi) nell’ambito del sito o dell’app, la presenza di informative carenti o inesatte. Il Garante ha quindi ordinato a Edison di facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e fornire riscontro, senza ritardo, alle istanze, comprese quelle relative al diritto di opposizione. Diritto che - ha specificato l’Autorità - può essere esercitato “in qualsiasi momento” (anche nel corso della telefonata promozionale) e la volontà dell’utente deve essere correttamente registrata.
Il Garante ha inoltre vietato alla società ogni ulteriore trattamento per finalità promozionali effettuato utilizzando liste di contatti predisposte da altre aziende che non abbiano acquisito un consenso libero, specifico, informato e documentato alla comunicazione dei dati degli utenti. Se la società vorrà, in futuro, utilizzare per l’attività promozionale utenze telefoniche fornite da terzi dovrà verificare costantemente, anche attraverso adeguati controlli a campione, che i dati siano trattati nel pieno rispetto della normativa privacy. Alla società infine è stato vietato il trattamento dei dati per finalità di marketing e di profilazione raccolti senza un consenso libero e specifico e le è stato ingiunto di fornire agli utenti un’informativa corretta, nella quale siano indicate solo le attività di trattamento effettivamente svolte.
Tutto questo in linea teorica e giurisprudenziale. In pratica però i problemi sono ben diversi e le aziende hanno già adottato strategie di bypass della norma. Noi cittadini infatti quotidianamente, cliccando “accetto” sui cookie diamo il consenso al trattamento dei nostri dati personali, compresi l‘uso del numero di telefono a fini commerciali.
I cookie (“biscotto” in inglese) sono dei piccoli file di testo necessari affinché il server del sito web che li ha installati possa ottenere informazioni sulla specifica attività che l’utente compie su quelle pagine web. Che si è collegato a quel sito e che cosa vi ha fatto. Ogni volta che quel dispositivo si ricollega al sito gli rimanda il cookie e così è possibile riconoscere e tracciare l’attività a distanza di tempo. Attenzione dunque a cliccare sempre sull’opzione “accetta i cookie” perché poi i nostri dati vengono venduti a società straniere (quante volte ci sarà capitato di ricevere una chiamata extra Ue) che li vendono a loro volta ai call center per aggirare la normativa italiana.
Ecco perché in linea di massima la decisione del Garante per la Privacy tutela l’utente, in linea pratica il raggiro è dietro l’angolo.
Redazione sintony.it