La Legge di Bilancio approvata poche settimane fa ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni per l’acquisto della prima casa per giovani sotto i 36 anni. Le condizioni per poterne beneficiare restano pressoché le stesse già applicate fino a oggi. Chi potrà usufruire delle agevolazioni del bonus prima casa saranno coloro che acquistano la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023; non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e hanno un ISEE annuo non superiore a 40mila euro.
Inoltre è necessario che l’acquirente abbia o stabilisca la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto; che dichiari di non essere titolare, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nello stesso territorio e di non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11. Inoltre è possibile aggiungere magazzini, rimesse e tettoie, classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente a una pertinenza. Il suo acquisto deve avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione.
Non è possibile invece usufruire delle agevolazioni per l’acquisto di un’abitazione se appartiene a categorie catastali come A/1 (abitazioni di tipo signorile); A/8 (abitazioni in ville) oppure A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti quelli che comportano il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione ammessi al beneficio.
Come spiega l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’agevolazione sono previsti due diversi benefici. Per le compravendite di prime case non soggette a Iva viene garantita l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Per quelle che invece sono soggette a Iva – oltre all’esenzione delle tre imposte – viene riconosciuto un credito d’imposta, pari all’ammontare dell’Iva corrisposta al venditore.
In alcune circostanze è possibile perdere le agevolazioni under 36, specie se non si hanno i requisiti specifici. Un caso sono gli atti soggetti a imposta di registro, dove si subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna). Altra circostanza sono gli acquisti soggetti a Iva dove, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si deve restituire il credito d’imposta usufruito. Resta l’Iva con aliquota del 4%.
In caso, invece, di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per dichiarazione mendace su presenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto; mancato trasferimento della residenza nei termini previsti; vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno, o mancata cessione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova, l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, a cui si aggiungono sanzioni e interessi.
@Redazione Sintony News