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13 Aprile 2026

Caso Pandoro Gate, il giudice: pubblicità ingannevole ma niente processo per Ferragni

L’assenza dell’aggravante ha reso impossibile l’avvio del processo con citazione diretta, determinando così il proscioglimento degli imputati

Pur riconoscendo la possibile natura ingannevole dei messaggi pubblicitari, il procedimento sul cosiddetto “Pandoro gate” non è mai entrato nel vivo. È quanto emerge dalle motivazioni con cui il giudice milanese Ilio Mannucci Pacini, lo scorso gennaio, ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Chiara Ferragni e degli altri due imputati.

Nel provvedimento si richiama anche la valutazione già espressa dall’AGCOM, che aveva evidenziato la presenza di una pubblicità ritenuta ingannevole e dunque “decettiva”. Tuttavia, questo elemento non è stato sufficiente a sostenere l’accusa in sede penale.

Chiara Ferragni pandoro Gate

Il nodo centrale della decisione riguarda infatti la caduta dell’aggravante della “minorata difesa” dei consumatori. Secondo il giudice, tale circostanza non può essere applicata automaticamente nel rapporto tra influencer e follower. Nelle motivazioni si sottolinea come un influencer, al pari di qualsiasi testimonial, svolga un’attività promozionale sulla base di accordi commerciali con le aziende, ricevendo un compenso per pubblicizzare prodotti.

Da qui la critica all’impostazione accusatoria dei pm milanesi, che avevano sostenuto che i follower potessero essere considerati particolarmente vulnerabili. Per il giudice, ritenere che chi segue un influencer riponga in ogni consiglio una fiducia “incondizionata e acritica” è una tesi discutibile e non suffragata da elementi sufficienti.

Proprio l’assenza dell’aggravante ha reso impossibile l’avvio del processo con citazione diretta, determinando così il proscioglimento degli imputati. Una distinzione non secondaria: si tratta infatti di un non luogo a procedere e non di un’assoluzione nel merito.

Soddisfazione è stata espressa dai legali dell’imprenditrice digitale, gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, che sottolineano come la decisione accolga la linea difensiva sul punto cruciale del processo. Secondo la difesa, la diffusione dei messaggi sui social e il rapporto tra influencer e pubblico non bastano, da soli, a configurare una condizione di vulnerabilità tale da ostacolare la capacità di scelta dei consumatori.

La vicenda giudiziaria si chiude quindi senza dibattimento, ma lascia aperto il dibattito sul ruolo degli influencer e sulla trasparenza nella comunicazione commerciale online.
 

@Redazione Sintony News