
Trattenere mobili, vestiti o altri oggetti dell’ex partner alla fine di una relazione costituisce un reato di appropriazione indebita. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, come riportato da alcune testate nazionali, stabilendo che la normativa prevista per i coniugi non si applica alle coppie di fatto.
La decisione ha confermato la condanna di un uomo di Treviso che, al termine di una storia caratterizzata da maltrattamenti fisici e psicologici, coercizioni e ricatti, aveva sottratto beni alla sua ex compagna. La sentenza, confermata anche in Corte d’Appello a Venezia, riguarda sia i soprusi subiti dalla donna sia l’appropriazione indebita aggravata “con abuso di coabitazione”.

La vicenda
I maltrattamenti dell’uomo nei confronti della donna si sarebbero protratti dal 2016 al 2018. Nel febbraio 2018, con la convivenza ormai conclusa, l’imputato si è appropriato dei beni della ex, tra cui vestiti e mobili, trasferendoli nella sua seconda abitazione. Nonostante due richieste di restituzione, la donna non ha mai riottenuto i suoi oggetti. Secondo la ricostruzione del tribunale, l’uomo manteneva comportamenti autoritari e coercitivi, ostacolando la professione della ex barista, imponendole dipendenza economica e responsabilità esclusiva della casa e del figlio, e isolandola dai familiari e dalla propria figlia. Di fronte a tali abusi, la donna era più volte fuggita, per poi far ritorno.
L’appello alla “non punibilità del convivente”
In appello, l’uomo aveva invocato un articolo del codice penale che prevede la non punibilità del convivente in caso di mancata restituzione dei beni, normativa pensata per non compromettere la serenità familiare in ambito matrimoniale. La difesa sosteneva che, per analogia, tale protezione dovesse estendersi anche alla convivenza di fatto. I giudici hanno chiarito che la scelta legislativa di escludere la punibilità riguarda soltanto rapporti familiari formalmente riconosciuti, come quelli tra coniugi, ascendenti o discendenti, e non può essere applicata ai conviventi.

La condanna confermata
L’imputato aveva tentato di giustificarsi sostenendo che la compagna fosse tornata da lui, cercando di minimizzare la violenza subita e invocando la non punibilità prevista per i coniugi. Tuttavia, i tribunali hanno respinto i ricorsi, sottolineando che la causa di esclusione della punibilità si applica solo in presenza di una convivenza formalmente documentata e stabile, a differenza della convivenza de facto, revocabile in qualsiasi momento. Il principio non si estende nemmeno ai casi di divorzio.
L’analisi dell’avvocato
Secondo l’avvocato Marco Meliti, esperto di diritto di famiglia, non è possibile estendere la non punibilità del coniuge ai conviventi di fatto. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di questa distinzione: il legislatore tutela la stabilità dei rapporti familiari nel matrimonio e nelle unioni civili, mentre le convivenze di fatto non rientrano in tale protezione.
Letizia Demontis