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17 Maggio 2023

Diritti sul David di Michelangelo? I giudici affermano il diritto all’immagine dei beni culturali

Secondo i giudici di Firenze viene svilito l’alto valore identitario dell’opera. Non si può riprodurre senza autorizzazione un capolavoro a scopo pubblicitario

Non si può usare senza autorizzazione l’immagine del David di Michelangelo, tanto più per fare pubblicità, perché fa parte dell’immaginario collettivo della Nazione da considerare un bene tutelato e disciplinato. Con queste motivazioni il Tribunale di Firenze ha riconosciuto l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali e condannato una casa editrice che ha riprodotto su una rivista il corpo del David con la testa di un modello, svilendo così l’alto valore simbolico del capolavoro di Michelangelo. Per la prima volta una sentenza di merito pone il nostro ordinamento all’avanguardia nel campo della tutela del patrimonio culturale. La decisione arriva dopo la storica vittoria del 2017, quando il Tribunale di Firenze accordò - con un’ordinanza cautelare - tutela all’immagine del David di Michelangelo inibendone l’uso illecito a fini commerciali.

 

David di Michelangelo, Tribunale di Firenze riconosce diritto a immagine  beni culturali

 

In particolare i giudici di primo grado fiorentini - accogliendo le tesi sostenute dall’Avvocatura dello Stato di Firenze - hanno affermato «che l'immagine dei beni culturali è espressione dell’identità culturale della nazione e della sua memoria storica da tutelare ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione» che recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». Per i giudici, come viene garantito, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, «il diritto alla identità personale, inteso come diritto a non veder alterato e travisato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico e professionale, così occorre tutelare, ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione, il diritto all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono come appartenenti alla medesima nazione anche in virtù del patrimonio artistico e culturale che è parte della memoria della comunità nazionale».

 

Il David di Michelangelo

 

I giudici hanno così riconosciuto che la riproduzione non autorizzata dell’immagine del David ha «determinato un danno di carattere patrimoniale, legato al mancato pagamento del canone per l’uso del bene (e calcolato in 20.000 euro così come da tariffario del museo), ma soprattutto un danno di natura non patrimoniale, quantificato in 30.000 euro, poiché la società editoriale con la tecnica lenticolare «ha insidiosamente e maliziosamente accostato l’immagine del David a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l’alto valore simbolico ed identitario dell’opera d’arte e asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale».

Redazione sintony.it