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16 Febbraio 2021

Imu e Tari cosa cambia in questo 2021

Imu e tari per la seconda casa, cosa cambia nel 2021? Non deve essere pagata la tassa sui rifiuti per le abitazioni che non possono produrre rifiuti

Imu e tari per la seconda casa, cosa cambia nel 2021? Non deve essere pagata la tassa sui rifiuti per le abitazioni che non possono produrre rifiuti.

Dunque non deve essere pagata la Tari per gli immobili inagibili e inabitati, e dunque non utilizzati.

Ma ci sono delle differenze. Infatti alcuni Comuni applicano l’esenzione anche alle abitazioni non usate per scelta di chi le possiede, a condizione che non ci siano arredi né utenze. Buone notizie per chi sottoscrive un contratto di locazione a canone concordato: l’imposta municipale propria è ridotta al 75%.

Inoltre i fabbricati che hanno interesse storico e artistico secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 42 del 2004 possono usufruire di una riduzione del 50% della base imponibile, a prescindere dall’utilizzo come seconda casa o dalla concessione in locazione o comodato ad altri. 

Tagli del 50 per cento della base imponibile se la casa viene concessa in comodato gratuito con contratto registrato a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale, ma a condizione che il comodante possieda solo quella abitazione o risieda in un’altra nello stesso Comune.

Sono escluse solo le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli e i palazzi storici, considerati di lusso. 

Da quest’anno inoltre chi non è residente in Italia e percepisce la pensione nel proprio Stato di residenza può beneficiare del dimezzamento dell’Imu e di una riduzione della Tari pari a 2/3.

L’agevolazione si può applicare a una sola abitazione non locata e non concessa in comodato e sempre previa presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Non paga l’Imu se la casa familiare è assegnata a un genitore che ha ottenuto l’affidamento dei figli in seguito al provvedimento di un giudice, che di fatto ne attribuisce il diritto di abitazione nella dimora abituale del minore. In questo caso il genitore affidatario, pur non essendo il proprietario dell’abitazione, diventa il soggetto passivo beneficiario dell’esenzione.