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9 Dicembre 2019

Vecchi e nuovi diritti dei viaggiatori

Sapevi della nuova Legge sui pacchetti turistici? Sopriamola insieme

Conosci le novità introdotte dalla legge entrata in vigore il 1° luglio 2018? Se sei un viaggiatore attento ai dettagli, che ama affidarsi ai professionisti, la nuova campagna informativa del Ministero dello Sviluppo (MISE) fa al caso tuo.

L’intento del MISE è quello di aggiornare i viaggiatori sui cambiamenti legislativi legati alla Direttiva 90/314/CEE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 62 del 21 maggio 2018. La Legge, entrata appunto in vigore il 1° luglio dell’anno scorso, introduce tante novità che riguardano in modo particolare i pacchetti turistici. Vediamole insieme.

Diritti e doveri pre-partenza: quale tipo di contratto può presentarti il tour operator e con quali vincoli? La primissima fase del viaggio è quella della scelta e della prenotazione. Quando il tour operator presenta il contratto di viaggio deve inserirvi i dettagli (destinazione, date di andata e ritorno, durata del soggiorno, trasferimenti, eventuali escursioni e altri servizi inclusi), il nome e gli estremi dell’organizzatore del pacchetto turistico e il prezzo totale. Obbligatoriamente, il contratto dovrà anche contenere una sezione dedicata a come recedere, al trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR).

Per tutelare il viaggiatore nel caso in cui (per cause di forza maggiore) non possa più partire è stata introdotta una novità molto importante. Se prima le soluzioni erano solo due (cedere il pacchetto di viaggio a un’altra persona o perdere tutta la somma versata), ora è possibile sia trasferire il viaggio a terzi, sia recedere dal contratto pagando una penale a discrezione dell’organizzatore. In ogni caso, maggiore sarà il preavviso e minore sarà la cifra da pagare.

Ci sono anche dei casi in cui la cancellazione del viaggio non può essere soggetta a penale. Per esempio, nel caso di un aumento di prezzo di oltre l’8% o nel caso in cui si verifichino circostanze straordinarie nel luogo di destinazione.

I tuoi diritti durante la vacanza – E se qualcosa andasse storto durante il viaggio per cui hai tanto lavorato? Puoi stare tranquillo. Secondo il nuovo art. 45 del Codice del Turismo, l’organizzatore avrà il compito di assisterti. E non solo. Accanto all’assistenza obbligatoria, infatti, la Direttiva Europea introduce anche il concetto di “difetto di conformità”. Di cosa si tratta? Nel caso in cui il viaggio non rispettasse le tue aspettative in base a quanto concordato con il tour operator, potrai salvare la tua agognata vacanza dal flop. Avevi chiesto un hotel con la piscina e invece ti ritrovi in un albergo che non ce l’ha? Avevi pagato per un’escursione che si è rivelata totalmente diversa da quella che avevi immaginato? Puoi (anzi devi) avvisare subito il tour operator che è tenuto a porre rimedio. E se rimediare non fosse possibile? Niente panico. Hai diritto al rimborso del singolo servizio.

@Alba Marini