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27 Agosto 2019

Rischi per chi compra la merce contraffatta

A rischiare l’illecito non è solo il venditore abusivo

Fenomeno diffuso soprattutto d’estate quello della merce contraffatta. Sono migliaia le volte in cui gli ambulanti si avvicinano ai bagnanti durante la tintarella e così propongono senza sosta: borse, orologi e anche artigianato locale di seconda mano che non è affatto - spesse volte e soprattutto se a venderlo è uno straniero - prodotto nella località dove si vende. Tutto illegale, si intende, e si sa che a rischiare non è solo il venditore di merce “tarocca”, bensì anche il compratore.

In alcuni casi potrebbe configurarsi illecito penale ma, in ogni caso, anche se si rimane al di fuori del versante penalistico, l'acquirente può essere punito con una sanzione amministrativa salata.

Quando è reato? Gli acquirenti di merce "taroccata" rischiano, laddove ne ricorrano i presupposti, anzitutto di essere incriminati per il reato di ricettazione: la fattispecie prevista dall'art. 648 c.p., infatti, si realizza laddove, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquista merce proveniente da un qualsiasi delitto, ad esempio capi rubati, con la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.

 

Anche se non si arriva all’illecito penale, l'acquisto della merce contraffatta non è del tutto privo di conseguenze: infatti, la legge 23 luglio 2009, n. 99 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale.