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17 Marzo 2010

Dire Gay è reato

Cassazione contro l'omofobia, dire gay è reato. Multa e sentenza per un vigile 60enne che aveva dato del gay ad un collega

Si può dichiarare di non avere pregiudizi e anzi di essere «laici apertissimi». E ci si può rivolgere a una persona che ha effettivamente tendenze omosessuali. Ciò non toglie che può essere ingiurioso dire a qualcuno che è gay con il solo intento di offendere. Confermando una multa di 400 euro nei confronti di Dante S., un vigile 60enne di Ancona, la Cassazione dice così basta gli insulti omofobi. Il 17 novembre del 2002 l’uomo aveva scritto una lettera al collega Luciano T., con il quale era ai ferri corti dal 1995 visto che entrambi sostenevano di aver diritto all’incarico di comandante della polizia municipale di Ancona. Insieme a una serie di accuse sulla presunta sparizione di documenti sulle contravvenzioni del Comune che il vigile avrebbe sottratto e sull’aiuto fornito a una nipote per superare un concorso, Dante denunciava «l’essere gay» di Luciano. E parlava di una vacanza in montagna da lui trascorsa insieme a un marinaio e di un episodio nel quale sarebbe stato allontanato da un centro estivo di vacanze per ragazzini. Con la sentenza 1939 la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del vigile contro la condanna inflittagli dal tribunale di Ancona. Nel corso del primo processo di appello, peraltro, la stessa Cassazione aveva annullato l’assoluzione dell’imputato. Secondo la difesa il termine gay «di per sé non è offensivo» e nella specie non c’era "animus nocendi" dal momento che l’imputato, nella stessa lettera, aveva dichiarato di «nutrire simpatia » per il collega, «di essere laico e apertissimo e di non giudicare i costumi sessuali di nessuno». Per i giudici della Cassazione, invece, «correttamente » il tribunale di Ancona ha «svolto la sua funzione inquadrando per un verso il termine gay utilizzato nella lettera agli episodi che la sentenza annullata aveva omesso di considerare, la vacanza con il marinaio e l’allontanamento dal club frequentato da minori e valutando le ulteriori accuse, presenti nella missiva ritenuta offensiva, come denigratorie, con giudizio di merito, logicamente motivato». E in ogni caso il ricorso dell’imputato non poteva essere accolto neanche in relazione al fatto che tra le parti esistevano ormai da tempo «rapporti tesi».