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1 Marzo 2010

Vietato mettersi al volante se scappa pipì

La corte di Cassazione ha emesso una nuova sentenza destinata a far discutere e sorridere se non fosse che un uomo ci ha pure perso la vita

La corte di Cassazione ha emesso una nuova sentenza destinata a far
discutere e sorridere se non fosse che un uomo ci ha pure perso la vita:
mettersi al volante quando si ha lo stimolo della pipì è vietato. Il
rischio è un calo dell'attenzione. A far occupare la Cassazione di
questo caso è stato un incidente del 2006 a Roma dove un automobilista
che si era fermato nella corsia di emergenza per far pipì ha fatto
schiantare una moto ma è stato assolto.

Una moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiava Gianluca S.,
viaggiando sulla corsia di emergenza, era andata a collidere contro una
Renault ferma nella corsia delle emergenze perché il suo conducente
Luciano D.V. aveva manifestato un impellente bisogno fisiologico.

Il centauro aveva riportato lesioni mortali. Luciano D.V. è stato poi
denunciato dai familiari del centauro morto, ma il gup del Tribunale di
Roma, lo scorso gennaio, lo aveva assolto dall'accusa di omicidio
colposo "perché il fatto non sussiste". Contro questa decisione la
vedova del centauro, Adriana V., si è costituita parte civile in
Cassazione e la linea difensiva è stata proprio quella di contestare il
carattere di "atipicità" e "imprevedibilità" del bisogno fisiologico, la
pipì, "tanto piu' in un soggetto adulto" da giustificare lo stop di un
mezzo nella corsia di emergenza.

La Quarta sezione penale - sentenza 7679 - ha bocciato il ricorso della
vedova del motociclista e ha fatto una dettagliata disamina di come si
debba catalogare la impellenza fisiologica. "Correttamente il gup -
scrivono i supremi giudici - ha inquadrato il bisogno fisiologico nel
concetto di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di
emergenza". Infatti, il termine "malessere -annotano ancora gli
'ermellini'- non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente
sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto o nell'ipotesi di
caso fortuito, bensì nel lato concetto di disagio e finanche di
incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di
proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione".

Ecco perché "in esso deve necessariamente ricomprendersi l'improvviso
bisogno fisiologico (dipendente -sentono di dover precisare- o meno da
malfunzionamento organico) che notoriamente esclude quella condizione di
benessere fisico indispensabile per una guida corretta che non ponga in
pericolo sia lo stesso conducente ed i terzi trasportati sia gli altri
utenti della strada". La pubblica accusa di piazza Cavour rappresentata
da Vito Monetti non era d'accordo con la tesi assolutoria
dell'automobilista fermo in corsia di emergenza per fare pipì tanto che
alla Cassazione aveva chiesto di annullare l'assoluzione accordata.